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Lo statuto

ART. 1 – (Denominazione e Sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000, della Legge Regionale 22/2004 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata TERZIERE MEZULE con sede legale nel Comune di NARNI – TR, in via XX Settembre n°28
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità e Attività)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. Le finalità che si propone sono in particolare:
a) Organizzare, produrre, coordinare e gestire, per le finalità di cui sopra, la manifestazione denominata "Corsa all'Anello" e correlate, in concorso con organizzazioni pubbliche e/o private e sotto il coordinamento della Fondazione Corsa all'Anello, alla quale si impegna a partecipare e della quale si impegna a recepire e rispettare, ai fini dell'organizzazione della manifestazione, regolamenti e disciplinari.
b) Promuovere attività sociali, culturali e di ricerca volte all'organizzazione delle rievocazioni e manifestazioni storiche, culturali, folcloristiche, sportive, equestri e gastronomiche legate agli antichi festeggiamenti che si svolgevano in onore del Santo Giovenale e di altre ricorrenze legate al calendario liturgico e amministrativo medievale durante altri periodi dell'anno, secondo quanto riportato negli Statuti della città di Narni del 1371 e degli ulteriori documenti storici conservati negli archivi cittadini, diocesani, regionali e nazionali.
c) Promuovere attività sociali, culturali e di ricerca relative ad abiti, usi, costumi, ambienti, tradizioni, prodotti, cibi, attività, mestieri, arti, manifestazioni equestri, dell'epoca medievale nella città di Narni, volte alla produzione e riproduzione degli stessi per gli scopi di cui al punto (a).
d) Promuovere la socialità tra i membri del proprio terziere, la socialità cittadina, la collaborazione con altre città, organizzazioni ed enti che abbiamo analoghe e correlate finalità.
3. Le attività del TERZIERE MEZULE per il raggiungimento delle proprie finalità sociali sono:
a) Tutte quelle relative all'evento denominato "Corsa all'Anello" elencate e disciplinate dai regolamenti interni e dai regolamenti e disciplinari della Fondazione Corsa all'Anello;
b) Le seguenti attività, svolte direttamente ed indirettamente, con il concorso di altri enti e organizzazioni pubbliche e private sociali, culturali, sportive e di ricerca:
i. Progetti di ricerca e valorizzazione di luoghi, monumenti e strade della città;
ii. Progetti di conoscenza, divulgazione e valorizzazione della storia e dei personaggi della città;
iii. La conoscenza delle tradizioni, dei prodotti tipici eno-gastronomici, dell'artigianato, dei giochi storici, delle manifestazioni equestri legati al periodo di riferimento della Corsa all'Anello ed in generale alla storia della città;
iv. Attività sportive, iniziative ed eventi culturali, manifestazioni enogastronomiche di valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, attività editoriali che siano correlate con le attività e finalità sociali, nonché corsi di formazione che contribuiscano alla crescita di attività e professionalità legate alle finalità sociali (sport equestre, danza, gioco di bandiera, scherma storica, tiro con l'arco antico, teatro, musica, ricostruzioni e rievocazioni storiche, banchetti, convivi, sartoria e confezioni ed altro);
i. La socialità tra i membri del proprio terziere attraverso iniziative popolari;
c) Il TERZIERE MEZULE svolge altresì tutte le attività che siano connesse, accessorie e necessarie per loro natura a quelle istituzionali in quanto integrative e/o complementari delle stesse.
d) Ogni iniziativa del TERZIERE MEZULE deve essere organizzata e gestita per il conseguimento dell'unico risultato sociale ed economico sopra specificato.
e) Svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che, avendo compiuto anni 18, ne facciano esplicita richiesta e che all'atto della domanda di ammissione, nel sottoscriverla, ne condividano gli scopi e ne accettino il presente Statuto, i regolamenti interni e le disposizioni del Consiglio direttivo; in particolare hanno diritto di fare domanda di ammissione tutte le persone fisiche con comprovata appartenenza e partecipazione alle attività del soggetto preesistente denominato "Ente Corsa all'Anello – Terziere Mezule"; tutti i soci verranno iscritti nel registro degli iscritti al Terziere, denominato per consuetudine e rispetto della storicità "Libro dei Focolari".
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il consiglio direttivo, denominato per consuetudine "Comitato del Terziere".
Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare l'eventuale quota associativa.
3. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. L'eventuale quota associativa è intrasmissibile.
4. L'associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati.
5. In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi a patto che siano iscritti al "Libro dei Focolari" da almeno un anno.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e debitamente certificate nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini stabiliti l'eventuale quota sociale.
4. I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
5. I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti interni e devono mantenere nella vita associativa un comportamento consono a principi di lealtà e correttezza, con senso di civiltà e alta moralità.
6. I soci sono tenuti a controllare periodicamente la bacheca ed il sito ufficiale del Terziere al fine di ricevere le comunicazioni e le convocazioni per le assemblee.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Morte.
2. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Comitato del Terziere.
3. Decadenza per mancato pagamento della eventuale quota associativa: perdono la qualità di Associato per decadenza gli Associati che non abbiano provveduto al pagamento della eventuale quota associativa annuale entro i termini previsti dal regolamento interno;
4. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, ai regolamenti e alle direttive del consiglio direttivo può essere escluso dall'Associazione.
5. Il socio che, con i propri comportamenti, causa una mancata adesione del Terziere allo statuto e/o ai regolamenti della Fondazione Corsa all'Anello può essere escluso dall'Associazione.
6. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro 30 gg all'Assemblea Generale del Popolo.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
a) Assemblea dei soci;
b) Consiglio direttivo;
c) Presidente;
d) Vice-Presidente;
e) Tesoriere;
f) Segretario;
g) Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
3. Per il rispetto della storicità, gli organi sopra citati di cui alle lettere a),b),c), e d), verranno all'interno del presente Statuto identificati con i seguenti nomi:
a) Assemblea Generale del Popolo;
b) Comitato del Terziere;
c) Capo-Priore;
d) Priore;
Rimangono invariate le diciture relative agli organi di cui alle lettere e),f) e g).

ART. 7 - (Assemblea Generale del Popolo)

1. L'Assemblea Generale del Popolo è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Capo-Priore del Terziere o da chi ne fa le veci mediante:
a. Affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca pubblica del Terziere con indicato ora, luogo e ordine del giorno, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
b. Pubblicazione dell' avviso di convocazione sul sito ufficiale del Terziere indicando ora, luogo e ordine del giorno, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/3 dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e/o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea Generale del Popolo)

1. Approvare il rendiconto preventivo e consuntivo predisposto dal Comitato del Terziere;
2. Fissare l'importo della eventuale quota sociale annuale;
3. Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
4. Approvare i regolamenti interni;
5. Deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci che abbaino fatto ricorso in appello al provvedimento di esclusione deciso dal Comitato del Terziere, così come stabilito dall'articolo 5 comma 6 del presente Statuto;
6. Eleggere il Comitato del Terziere e ratificare il Collegio dei Revisori dei Conti;
7. Deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'Assemblea Generale del Popolo riunita in seduta ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
2. Non sono ammesse deleghe.
3. Le deliberazioni dell' L'Assemblea Generale del Popolo riunita in seduta ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese tranne i casi in cui l'Assemblea ritenga opportuno il voto segreto.
4. L'Assemblea Generale del Popolo riunita in seduta straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione col voto favorevole dei ¾ della totalità dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea Generale del Popolo sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Capo-Priore.
2. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle assemblee e di trarne copia.

ART. 11 - (Comitato del Terziere)

1. L'associazione è retta ed amministrata dal Comitato del Terziere che rimane in carica per 3 anni ed è composto da 19 membri eletti dall'Assemblea Generale del Popolo tra i propri componenti.
2. Il Comitato del Terziere, per il rispetto della storicità, nomina, con le modalità che riterrà più opportune, un ventesimo consigliere scelto tra i soci, le cui mansioni, attribuzioni e competenze verranno specificate con un'apposita delibera del Comitato stesso.
3. I suoi componenti possono essere rieletti per un numero di mandati illimitato.
4. Il comitato del Terziere è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
5. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
6. Le sedute del Comitato del Terziere sono aperte a tutti i soci ai quali, se non membri dello stesso, non è permesso intervenire sugli argomenti all'ordine del giorno salvo richiesta del Capo-Priore o della maggioranza del Comitato.
7. Le sedute si tengono presso la sede del Terziere o in un luogo ritenuto idoneo.
8. La convocazione spetta al Capo-Priore o ad un suo delegato. La convocazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata e deve indicare la data, l'ora, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del giorno attraverso lettera o fax o e-mail o sms a tutti i componenti del Comitato; è facoltà del Capo-Priore invitare ad intervenire a tali riunioni anche persone esterne al Comitato del Terziere qualora se ne ravvisi la necessità per il corretto funzionamento dello stesso o per chiarimenti sugli argomenti all'ordine del giorno.
9. Il Comitato del Terziere elegge in seno ai propri componenti, alla prima adunanza e comunque non oltre 30 giorni dall'elezione da convocarsi secondo il regolamento elettorale, le seguenti figure istituzionali:
a) il Capo Priore;
b) il Priore;
c) il Tesoriere;
d) il Segretario;
e) nomina l'eventuale "detentore degli animali" secondo le normative vigenti da comunicarsi nei tempi e nei modi previsti dalle normative alle autorità compenti.
10. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri del Comitato del Terziere decadano dall'incarico, il Comitato medesimo provvede alla loro sostituzione mediante la nomina di un nuovo membro indicato secondo modalità previste dal Regolamento elettorale. Tale nomina sarà ratificata alla prima Assemblea Generale del Popolo utile. L'incarico dei membri nominati decadrà al momento della decadenza del Comitato del Terziere in carica.
11. Nel caso un componente del Comitato del Terziere non sia più associato decade automaticamente dalla carica di consigliere.
12. Ove decada la metà dei membri del Comitato del Terziere, l'assemblea dovrà provvedere all'elezione di un nuovo Comitato del Terziere.
13. La carica di consigliere è gratuita, salvi eventuali rimborsi per le spese sostenute che devono essere debitamente documentate.
14. E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Comitato del Terziere. Qualora un consigliere non dovesse partecipare a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario.
15. Il Comitato del Terziere si riunisce tutte le volte che il Capo-Priore lo ritenga necessario; il Capo-Priore ha l'obbligo di riunire il Comitato del Terziere quando ne venga fatta esplicita richiesta dalla maggioranza del Comitato stesso o da almeno due responsabili di settore.
16. Le riunioni del Comitato del Terziere sono presiedute dal Capo-Priore o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Priore o da altro consigliere nominato dai presenti.
17. Delle riunioni e deliberazioni del Comitato del Terziere viene redatto verbale firmato dal Capo-Priore e dal segretario della riunione
18. Il Comitato del Terziere è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea degli Associati. Nello specifico, oltre a quanto sopra:
a) Costituisce i settori di attività e ne nomina i responsabili;
b) Costituisce, se necessario, i collegi di settore e ne nomina i coordinatori;
c) Provvede alla produzione di tutti i regolamenti interni che hanno validità temporanea immediata per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali e li propone all'Assemblea Generale del Popolo per la ratifica nella prima adunanza assembleare utile.
d) Provvede alla revisione di tutti i regolamenti non ratificati dall'Assemblea Generale del Popolo apportando le modifiche da essa indicate.
e) Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
f) Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea Generale del Popolo;
g) Predispone e propone all'Assemblea Generale del Popolo il programma annuale di attività e la relazione annuale e ne cura l'attuazione;
h) Redige i bilanci preventivo e consuntivo da presentare annualmente all'Assemblea Generale del Popolo per l'approvazione;
i) Conferisce procure generali e speciali;
j) Può richiedere a maggioranza la convocazione dell'Assemblea Generale del Popolo;
k) Assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro occasionali, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
l) Individua e istituisce comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata e le modalità di funzionamento;
m) Delibera l'adesione di nuovi Associati;
n) Ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Capo-Priore;
o) Acquista, aliena, affitta beni mobili ed immobili;
p) Determina l'impiego dei mezzi finanziari e delle risorse dell'Associazione;
q) Delibera su qualsiasi questione che non sia dalla legge o dal presente statuto espressamente rimessa alla competenza dell'Assemblea.

ART. 12 - (Capo-Priore, Priore, Tesoriere, Segretario e Detentore degli animali)

1. Il Capo Priore ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Comitato del Terziere e l'Assemblea Generale del Popolo; convoca l'Assemblea Generale del Popolo e il Comitato del Terziere sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Ha facoltà di nominare consulenti, avvocati e procuratori per la corretta gestione dell'associazione ed in particolare nelle eventuali liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri od Associati con procura generale o speciale. In casi eccezionali di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza anche su materie di competenza del Comitato del Terziere, sottoponendoli alla ratifica del Comitato stesso appena possibile.
2. Il Priore sostituisce in caso di impedimenti o assenza il Capo-Priore in tutti gli adempimenti necessari. La sua approvazione, unitamente a quella del Capo-Priore, è vincolante per gli atti economici del Terziere.
3. Il Tesoriere cura la gestione della cassa e dell'eventuale conto bancario dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, cura la tenuta dei libri contabili e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e quello consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile; ha facoltà di farsi assistere nelle sue mansioni da un consulente abilitato, previo parere favorevole del Comitato del Terziere.
4. Il Segretario coordina di concerto con il Capo Priore ed il Priore le attività del Terziere. Cura i rapporti esterni e la comunicazione all'interno del Terziere. Adempie a tutte le pratiche gestionali e burocratiche necessarie per il corretto andamento della vita del Terziere. Redige i verbali durante le sedute di comitato. In caso di assenza del Capo Priore o del Priore, partecipa alle riunioni della Fondazione Corsa all'Anello in qualità di rappresentante del Terziere con le medesime attribuzioni e competenze del soggetto sostituito.
5. L'eventuale "detentore degli animali" deve essere un membro del Comitato del Terziere e diviene soggetto responsabile della scuderia del Terziere presso il registro delle scuderie detenuto dal Servizio Veterinario competente per il territorio. Sul medesimo soggetto ricadono le responsabilità e gli adempimenti afferenti la vigente normativa in materia di tutela degli equidi e dell'anti-doping nelle manifestazioni sportive equestri sia storiche che moderne.

ART. 13 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
beni immobili di proprietà; quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; raccolta sponsor; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. Sono comunque parte integrante del patrimonio dell'associazione tutti i beni mobili previsti nei vari inventari di settore.

ART. 14 - (Gestione delle risorse economiche)

1. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
3. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
4. L'associazione non potrà alienare i beni mobili ed immobili di proprietà se non dopo aver ricevuto il nulla osta dell'organo direttivo della Fondazione Corsa all'Anello; in ogni caso, sull'eventuale vendita di beni mobili ed immobili avranno diritto di prelazione, in ordine categorico, in primis la Fondazione Corsa all'Anello e a seguire le Associazioni che ne sono parte integrante condividendone lo Statuto; perdendone la proprietà, l'associazione, qualora ne facesse esplicita richiesta, potrà avvalersi comunque del diritto di utilizzo esclusivo dei beni venduti alla Fondazioni o Associazioni correlate, riconosciutogli dallo Statuto della Fondazione; per tale utilizzo potrà essere richiesto dal proprietario un eventuale indennizzo che dovrà essere concordato all'atto della compravendita; sono esclusi da tale disposizione gli equidi e le attrezzature di vario genere che non abbiano valore storico comprovato.
5. Nel caso di mancata partecipazione dell'associazione all'organizzazione, produzione e gestione dell'evento "Corsa all'Anello" come da finalità sociali, è previsto l'immediato scioglimento della stessa ed il trasferimento di tutto il patrimonio dell'associazione, derivante e correlato alla manifestazione "Corsa all'Anello" (denaro, costumi, strutture, ecc.), alla Fondazione Corsa all'Anello, nelle modalità previste dall'art. 16 comma 2 del presente Statuto.

ART. 15 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 16 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 comma 4, fatto salvo quanto previsto e specificato all'art. 14 comma 5.
2. In tal caso, il patrimonio sarà devoluto alla Fondazione Corsa all'Anello, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 - (Disposizioni finali)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 18 - (Disposizioni transitorie)

1. I soci fondatori dell'associazione, all'atto della costituzione, eleggeranno il primo Comitato del Terziere che, nominando al suo interno le varie cariche sociali, gestirà l'associazione fino al mese di Ottobre 2017 data del rinnovo tramite elezioni di tutti gli organi sociali.
2. L'associazione mutuerà e recepirà fino a successiva decisione del Comitato del Terziere i regolamenti gestionali del soggetto preesistente denominato "Ente Corsa all'Anello - Terziere Mezule";
3. L'associazione acquisirà nelle propria disponibilità tutti i beni posseduti e detenuti in gestione dal soggetto preesistente denominato "Ente Corsa all'Anello - Terziere Mezule" come da inventari dell'organizzazione e a seguito di delibera del comitato gestionale di quest'ultimo soggetto;
4. L'associazione subentrerà nei contratti e obbligazioni assunte dal soggetto preesistente denominato "Ente Corsa all'Anello - Terziere Mezule" nei confronti di terzi anche a titolo oneroso con decisione del Comitato del Terziere.

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